Condizioni generali di fornitura e pagamento
della ditta sigikid, H. Scharrer & Koch GmbH & Co. KG, Am Wolfsgarten 8, D-95511 Mistelbach
Tel.-Nr. 0 92 01/70-0, Telefax-Nr. 0 92 01/70-20, e-mail: info@sigikid.de, internet: www.sigikid.com
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Le presenti condizioni sono parte integrante di tutte le nostre offerte e contratti relativi a forniture, ivi compresi rapporti d'affari già in essere e a venire. Le presenti
condizioni si applicano inoltre anche per contratti con persone giuridiche di diritto pubblico o con fondi speciali di diritto pubblico (cfr. § 310 I del Codice Civile tedesco [BGB]).
1. Campo di applicazione
Le seguenti condizioni commerciali si applicano esclusivamente, in particolar modo per compravendite commerciali con imprese. Esse si applicano per tutte le forniture nel corso di un rapporto
d'affari in essere e anche a venire.
1.2. Con le presenti condizioni contestiamo la validità di altre condizioni di contratto. Accordi divergenti, in particolare condizioni di contratto inconciliabili con le
nostre, sono validi solo se da noi confermati per iscritto. Nel caso che condizioni divergenti dalle nostre siano contenute in lettere di conferma, con le presenti condizioni se ne contesta fin
d'ora la validità.
2. Offerta e conclusione di un contratto
2.1. Le nostre offerte sono da intendersi sempre come non vincolanti.
2.2. Un contratto è concluso o diviene per noi vincolante solo dopo che abbiamo accettato incarichi/ordini pervenutici, confermato per iscritto dichiarazioni di accettazione
fatteci pervenire o fornito la merce ordinata dal cliente. Questo vale similmente anche per aggiunte o correzioni a contratti di fornitura.
2.3. Tutta la documentazione resa accessibile al cliente, come prospetti, altre descrizioni dei prodotti ecc., contiene solo informazioni a titolo indicativo usuali nel settore, a
meno che questa non sia espressamente indicata come vincolante. In particolare, tale documentazione non dà origine a un diritto a garanzia.
3. Prezzi
3.1. In assenza di altri accordi, l'acquirente/il cliente dovrà corrispondere il prezzo concordato al momento del conferimento d'ordine.
3.2. Se la conferma dell'ordine non dà altre informazioni, i nostri prezzi s'intendono "franco stabilimento", imballaggio escluso; imballaggi speciali richiesti dal cliente
o la spedizione in altri imballaggi particolari verranno fatturati a parte.
3.3. La merce verrà spedita non assicurata, a meno che non si sia espressamente concordato altro. Su richiesta dell'acquirente/del cliente le forniture potranno essere
assicurate a suo nome e a sue spese.
4. Forniture/Prestazioni parziali
4.1. Luogo di adempimento per le nostre forniture e prestazioni è la nostra sede in Mistelbach. Presso questa sede l'acquirente dovrà ritirare la merce. In caso di
spedizione della merce, l'acquirente dovrà corrispondere i costi di trasporto incorsi e assumersi il rischio del trasporto anche in caso di trasporto con veicoli di nostra proprietà.
Se l'acquirente è imprenditore/commerciante, stabiliremo noi la modalità e il tragitto della spedizione, qualora non si sia concordato altro con l'acquirente.
4.2. Sono ammesse consegne parziali a nostra discrezione; l'acquirente è tenuto ad accettare tali consegne parziali. In tali casi, l'acquirente dovrà corrispondere il
prezzo della consegna parziale ricevuta.
5. Condizioni di pagamento
5.1. In assenza di diverso accordo scritto, le nostre fatture sono esigibili immediatamente e senza detrazione alcuna. L'entrata in mora è regolata dalle disposizioni di
legge (§ 286 BGB). In particolare fa fede § 286 comma 3 BGB.
5.2. La detrazione di un qualsiasi sconto necessita di uno specifico accordo scritto.
5.3. Il cliente avrà diritto ad una compensazione solo nel caso che le sue rivendicazioni siano state accertate in forma giuridicamente valida, non siano da noi contestate o
siano state da noi riconosciute e siano quindi esigibili. Inoltre è autorizzato ad esercitare il diritto di trattenuta solo se la sua rivendicazione si basa sullo stesso rapporto
contrattuale.
5.4. Accetteremo cambiali solo dietro previo accordo e a condizione che siano scontabili. Il valore delle cambiali verrà rifuso solo quando sarà a nostra
incondizionata disposizione il controvalore delle stesse inclusi i costi accessori. Le spese di sconto e di cambiale, le tasse sulle cambiali e simili altri costi sono a carico del cliente e vanno
immediatamente corrisposti.
5.5. Abbiamo il diritto di addebitare a commercianti a partire dalla data di scadenza e ad altri clienti a partire dall'entrata in mora interessi di mora pari al tasso base
d'interesse applicato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del 5% annuo, oltre a eventuali provvigioni e costi; ci riserviamo la possibilità di far valere un ulteriore danno. Qualora si
sia concordato un pagamento rateale e il cliente finisca in mora del tutto o parzialmente con due rate consecutive, l'intero importo residuo diverrà immediatamente esigibile.
5.6. Se successivamente alla stipula del contratto diventano note delle circostanze che diano adito a seri dubbi sulla solvibilità o sulla moralità commerciale del
cliente, avremo diritto di dichiarare immediatamente esigibili tutti gli importi fatturati non saldati, inclusi quelli dilazionati, e di pretendere dal cliente stesso pagamento in contanti o
deposito cauzionale. Nel caso il cliente non ottemperi a tale richiesta, saremo autorizzati a recedere dal contratto e a pretendere il rimborso delle spese da noi sostenute. Sussisteranno dubbi
sulla solvibilità o sulla moralità commerciale anche e già in caso di informazione negativa sulla situazione economica del cliente.
5.7. Con clienti nuovi saremo autorizzati a effettuare le forniture in contrassegno o dietro pagamento anticipato. Se i pagamenti anticipati non vengono saldati entro il termine
fissato nella fattura corrispondente, saremo autorizzati a recedere dal contratto e a pretendere risarcimento come da punto 12.4. delle presenti Condizioni.
5.8. Se l'acquirente/cliente si trova in mora con pagamenti esigibili, saremo autorizzati, a nostra scelta, a procedere con le forniture al cliente solo contrassegno o dietro
pagamento anticipato. In tali casi saremo autorizzati a mutare anche le condizioni di pagamento prima altrimenti concordate, trasformandole in "fornitura contrassegno" o "fornitura dietro pagamento
anticipato". Se in caso di fornitura dietro pagamento anticipato il cliente non ottempera al dovere di pagamento anticipato/dovere di pagamento entro la scadenza concordata nella fattura di
pagamento anticipato, saremo autorizzati a recedere dal contratto e a pretendere risarcimento come da punto 12.4. delle presenti Condizioni.
6. Tempi di fornitura
6.1. I tempi di fornitura da noi indicati approssimativamente s'intendono a partire dalla data della nostra dichiarazione scritta di accettazione o conferma, ma comunque non prima
della corresponsione di eventuali pagamenti esigibili da parte del cliente.
6.2. Le nostre indicazioni relative ai termini di fornitura sono vincolanti solo se ci siamo impegnati espressamente per iscritto. Conflitti sindacali, decisioni amministrative,
carenza di materie prime, disturbi della circolazione stradale, situazioni eccezionali e simili ci esonerano - indipendentemente dal fatto che queste evenienze si siano verificate presso di noi o
presso uno dei nostri fornitori - per tutta la durata dei loro effetti e, nel caso esse rendano impossibile la prestazione del servizio, definitivamente dall'obbligo di consegna.
6.3. Sono esclusi diritti all'indennizzo per ritardo della fornitura o mancata fornitura, a meno che questi non siano dovuti a colpa grave. Nell'ambito di relazioni con clienti non
commercianti, in caso di negligenza lieve il nostro obbligo di indennizzo si limiterà al danno prevedibile. L'indennizzo anche per danni non prevedibili presuppone che si provi l'esistenza
di una violazione degli obblighi contrattuali avvenuta intenzionalmente o per grave negligenza. Quanto al loro ammontare, tali danni andranno limitati all'importo dell'offerta o della fattura
relative alla singola fornitura, e in caso di forniture parziali al loro valore parziale.
6.4. Se il cliente finisce in mora di accettazione o non ottempera a qualunque altro obbligo di cooperazione, saremo autorizzati a pretendere il risarcimento dei danni subiti,
incluse eventuali spese supplementari. In tal caso, anche il rischio di una perdita fortuita o di un deterioramento fortuito della merce acquistata trapassa al cliente nel momento in cui questi
finisce in mora di accettazione.
6.5. Ritardi nella fornitura per motivi di forza maggiore e a causa di eventi che rendono estremamente difficile la fornitura e di cui non siamo responsabili ci autorizzano, oltre
che al recesso come da punto 11, a nostra discrezione anche a prolungare i tempi di fornitura per un periodo pari al tempo dell'impedimento con l'aggiunta di un ragionevole periodo
preparatorio.
7. Accettazione/presa in consegna della merce
7.1. Una volta ricevuta la nostra notifica, il cliente è tenuto in ogni caso ad accettare ovvero prendere in consegna immediatamente la fornitura. Tale obbligo sussiste
anche per oggetti forniti contestualmente, nel caso questi mostrino solo vizi irrilevanti, fermi restanti i diritti del committente come da punto 10.
7.2. Se il cliente non prende in consegna la fornitura, saremo autorizzati, dopo aver concesso un termine di 10 giorni, a recedere dal contratto o a pretendere indennizzo. In
quest'ultimo caso saremo autorizzati a pretendere un indennizzo pari al 20% del prezzo concordato senza dover dimostrare l'entità del danno, o a pretendere il risarcimento del danno
effettivamente subito. Al cliente resta comunque la facoltà di dimostrare che un danno per inadempienza non si è verificato o che il suo ammontare è inferiore al forfait
previsto.
7.3. La restituzione di merce è lecita solo se sia stata espressamente concordata in precedenza. In caso di restituzione, gli accrediti avranno luogo solo tenendo conto
della perdita di valore dovuta alle condizioni in cui si trova la merce, del momento della restituzione e di una detrazione per spese amministrative pari al 10% del prezzo concordato per la
merce.
7.4. In caso di un diritto di recesso concordato in sede contrattuale o di un diritto alla restituzione di merce da noi accettato, il cliente riceverà un accredito da parte
nostra. Tale accredito ammonterà al massimo al prezzo di compravendita effettivamente corrisposto (tenendo conto di eventuali sconti).
8. Trasferimento del rischio, verifica della merce alla ricezione
8.1. Per ogni singola fornitura il rischio passa al cliente non appena noi la mettiamo a disposizione per la spedizione franco stabilimento. Il rischio per prestazioni passa al
cliente con la loro presa in consegna o con una precedente presa in uso da parte del cliente stesso. Il trapasso del rischio avviene anche quando si effettuano forniture parziali o quando il
fornitore si è fatto carico anche di altre prestazioni, come per esempio spese di spedizione, trasporto o installazione. Su richiesta del cliente e a suo carico, la spedizione può
essere assicurata dal fornitore contro furto, danni da rottura, trasporto, fuoco e acqua così come contro altri rischi assicurabili. Il trasporto, incluso carico e scarico, avviene a rischio
del cliente. In mancanza di accordo specifico, il tragitto e i mezzi del trasporto saranno a nostra scelta.
8.2. Il cliente è tenuto a verificare all'entrata le nostre forniture e a informarci immediatamente per iscritto, nel caso si siano verificati danni durante il trasporto o
la merce fornita non corrisponda a quanto concordato. I danni dovuti al trasporto vanno inoltre contestati immediatamente allo speditore.
9. Riserva di proprietà
9.1. Ci riserviamo la proprietà della merce da noi fornita (merce sottoposta a riservato dominio) fino al pagamento completo di tutti i crediti che ci spettano ora e in
futuro, a qualsiasi titolo, in base al presente contratto e al rapporto d'affari col cliente, e che hanno origine o avevano già avuto origine al momento della stipula del contratto.
9.2. Nel caso il cliente non rispetti i termini del contratto, in particolare in caso di ritardato pagamento, siamo autorizzati senza ulteriore sollecito a riprendere possesso
della nostra proprietà e a ritirarla a spese del cliente, senza che ciò significhi un recesso dal contratto. In tal caso il ritiro della merce avviene al solo scopo di garantire i
nostri crediti, mentre il cliente resta obbligato ad adempiere ai suoi impegni contrattuali. Dopo aver ritirato la merce, siamo autorizzati a realizzarla. Il ricavato del realizzo andrà
dedotto dai debiti del cliente, dopo averne detratto ragionevoli spese di realizzo.
9.3. Il cliente è tenuto a darci immediata comunicazione, qualora persone terze (per es. per pignoramenti) mettano mano a merci da noi fornite sotto riserva di
proprietà o a crediti a noi spettanti, ovvero a indicarci altre situazioni che possano andare a nostro detrimento, e ad informare questi terzi ovvero i funzionari esecutivi del fatto che la
merce è di nostra proprietà. È tenuto inoltre, se ne facciamo richiesta, a mettere a nostra disposizione tutte le informazioni e la documentazione utili a far valere i nostri
diritti. Nel caso che l'intervento di terzi ci provochi dei danni, il cliente è obbligato a rifonderci questi e tutte le spese da noi sostenute per adire le vie legali.
9.4. Il trattamento e la trasformazione della merce fornita di nostra proprietà avviene senza che ciò comporti alcun obbligo per noi, in quanto fornitori. Se la merce
di nostra proprietà viene collegata ad altre cose estranee, acquistiamo la comproprietà della nuova cosa che ne nasce, in proporzione tra il valore del prezzo fatturato della merce di
nostra proprietà ed il valore delle altre cose collegate.
9.5. Se il cliente ottempera puntualmente ai suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti, è autorizzato a rivendere la merce da noi fornita nell'ambito di una regolare
attività economica, restando però obbligato a cedere la merce ancora in nostra proprietà solo con riserva di proprietà. Con la presente il cliente ci cede a titolo di
sicurezza i crediti sorti nei confronti di terzi a causa della rivendita o di qualsiasi altro motivo legale, e questo anche nel caso che la merce sia stata lavorata o collegata con altre cose. Il
cliente è autorizzato a rendere pubblici per nostro conto i crediti a noi ceduti e a pretendere dai suoi acquirenti che li saldino direttamente a noi. Resta salva la nostra facoltà di
riscuotere personalmente i crediti a noi dovuti. Il cliente è tenuto a comunicarci immediatamente nome e indirizzo dei suoi acquirenti nonché l'importo dei crediti ceduti, a mettere a
nostra disposizione tutta la documentazione necessaria a documentare il credito e a comunicare al relativo acquirente la cessione del credito. Il cliente deve consegnarci un documento che attesti
la cessione del credito.
9.6. Il cliente non è autorizzato a dare in pegno la merce di nostra proprietà o a cederne la proprietà a titolo di garanzia.
9.7. Nel caso si verifichi un'insolvenza o un indebitamento, la parte contraente è tenuta a separare le merci da noi fornite e i crediti a noi ceduti e a presentarci un
elenco preciso al proposito, indicando i crediti e i recapiti dei debitori.
9.8. Su richiesta del cliente, siamo tenuti a svincolare le garanzie spettantici, nella misura in cui il valore realizzabile delle nostre garanzie superi di più del 20% i
crediti da garantire; la scelta delle garanzie da svincolare competerà a noi.
10. Garanzia
10.1. I diritti di garanzia del cliente presuppongono che questi abbia rispettato come da norma i suoi obblighi di verifica e reclamo ai sensi degli §§ 377, 378 HGB
[Codice Commerciale Tedesco]. La scadenza valida per il reclamo in caso di vizi evidenti, laddove per vizio s'intende anche la mancanza di una qualità espressamente garantita, è di un
massimo di due settimane a partire dall'accettazione e/o presa in consegna della merce da noi fornita. Se non avviene alcuna denuncia di vizi o questa avviene in ritardo, decade al proposito il
nostro obbligo di garanzia.
10.2. Il periodo di garanzia, se il cliente non è imprenditore/commerciante, è di 24 mesi a partire dal momento dell'accettazione/presa in consegna della merce
fornita, a meno che la merce fornita non si usuri già prima come previsto dalla sua destinazione o a causa di un uso appropriato. Il diritto del cliente a far valere diritti derivanti da
vizi della merce cade in prescrizione in tutti i casi entro 6 mesi dal momento del tempestivo reclamo, al più presto comunque con lo scadere del periodo di garanzia. I termini del periodo di
garanzia sono termini di prescrizione e valgono anche per richieste di risarcimento per danni materiali indiretti, sempre che questi non derivino da un'azione illecita. Se l'acquirente è
imprenditore/commerciante, i diritti a garanzia cadono in prescrizione allo scadere di un anno dalla fornitura della merce.
10.3. Per vizi comunicati in tempo utile, dovuti a circostanze sussistenti prima del trapasso del rischio e a difetti di materiale e di lavorazione comprovatamente di nostra
responsabilità o ad altre prestazioni difettose, si presta garanzia esclusivamente nel senso che a nostra discrezione ripareremo la merce o provvederemo a inviare merce non difettosa franco
Mistelbach o franco stabilimento, nel caso sia chiaro che la merce è inutilizzabile o che il suo utilizzo è gravemente compromesso. La merce sostituita diviene in questo caso di
nostra proprietà.
10.4. Nella misura in cui non ci sia imputabile alcuna corresponsabilità, non garantiremo per danni attribuibili a modificazione, uso improprio, lavorazione e trattamento
della merce fornita, come pure in caso di usura naturale, utilizzo inadeguato o improprio, materiali rimpiazzati, influssi chimici, elettrochimici o elettrici.
10.5. Affinché possiamo provvedere a tutte le riparazioni e forniture di rimpiazzo che ci appaiano necessarie con equo apprezzamento, il cliente è tenuto, di comune
accordo con noi, a concederci il tempo necessario e a darci l'occasione di provvedere al tutto. In caso di mancato rispetto di tale obbligo di cooperazione, non saremo più tenuti a
rispondere di vizi della merce. Solo in casi di grave pericolo per persone o cose e per evitare danni esageratamente gravi (nel qual caso però dobbiamo essere immediatamente informati) o se
noi stessi tardiamo a eliminare il difetto contestato, il cliente ha il diritto di provvedere a eliminare il difetto personalmente o tramite terzi e a pretendere da noi il risarcimento dei costi
sostenuti.
10.6. Il cliente ha diritto ad annullare o a recedere dal contratto o a ridurre il pagamento dovuto (riduzione del prezzo d'acquisto) solo se in singoli casi un rimpiazzo di
fornitura o una riparazione non sono possibili, oppure non avvengono per nostra colpa, nonostante il cliente abbia fatto richiesta scritta ponendo una scadenza appropriata, o nel caso che il
tentativo di riparazione sia più volte fallito.
10.7. Sono escluse tutte le ulteriori pretese del cliente, indipendentemente dalla loro motivazione giuridica. Pertanto non risponderemo per danni subiti da altri oggetti che non
siano la merce da noi fornita; in particolare non risponderemo per lucro cessante o per altri danni patrimoniali del cliente. Questa limitazione della responsabilità non vale qualora
l'origine del danno derivi da comportamento intenzionale o negligenza grave. Non si applica, inoltre, se il cliente a causa della mancanza di una qualità da noi garantita può far
valere diritti all'indennizzo per inadempienza contrattuale. Qualora noi non adempiamo colposamente ad un obbligo contrattuale principale, l'obbligo d'indennizzo si limita al danno prevedibile
tipico per un contratto di questo genere.
10.8. Nella misura in cui la nostra responsabilità è esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale dei nostri impiegati, salariati,
collaboratori, rappresentanti e agenti ausiliari. In relazioni commerciali garantiamo solo per gravi colpe attribuibili a noi e ai nostri quadri dirigenti.
10.9. In caso di vendita di una cosa di nuova fabbricazione, garantiamo per l'assenza di vizi della merce acquistata, nel caso che i vizi a ragione contestati dall'acquirente del
nostro cliente fossero già presenti al momento del trapasso del rischio al nostro cliente e che l'acquirente del nostro cliente possa, a seguito dei citati vizi, far valere il suo diritto a
garanzia secondo le disposizioni di legge, tuttavia non oltre un periodo di 24 mesi, calcolato a partire dal momento del trapasso del rischio all'acquirente del cliente. Ai sensi del § 478 BGB
[Codice Civile tedesco] concediamo al cliente una compensazione di pari valore (rimpiazzo di fornitura). La clausola sopra citata non inficia quanto sancito dal § 377 HGB [Codice Commerciale
Tedesco]. Con esclusione della garanzia da noi concessa quanto a conformazione e durevolezza della merce, per il resto resta esclusa la possibilità di fare ricorso diretto contro di noi in
quanto produttori all'interno della catena di distribuzione. Si escludono inoltre pretese di indennizzo, fintanto che non siamo responsabili di qualsivoglia danno per aver agito in modo
intenzionale o gravemente negligente.
11. Recesso dal contratto
11.1. Abbiamo diritto - escludendo diritti all'indennizzo - a recedere dal contratto se, dopo aver concluso con i nostri fornitori una transazione atta ad approvvigionarci dei
materiali necessari, senza nostra colpa veniamo da questi lasciati senza rifornimenti e abbiamo fatto tutto il possibile per procurarci i materiali necessari a eseguire l'ordine.
11.2. Se dopo la conclusione del contratto si viene a conoscenza di circostanze che comprovano la mancanza di merito creditizio ovvero l'insolvibilità dell'acquirente (ad
es. tentativi di esecuzione forzata, sospensione dei pagamenti, istanza d'insolvenza ecc.), tanto che il nostro diritto ad essere pagati è notevolmente minacciato, avremo diritto di recedere
dal contratto. In caso di referenze bancarie non favorevoli o di informazioni negative di un'istituzione paragonabile, avremo diritto di pretendere il rilascio di una garanzia. Se l'acquirente,
nonostante la nostra richiesta, non è disposto a rilasciare garanzia, avremo diritto di recedere dal contratto.
11.3. Se l'acquirente dà informazioni false che siano di particolare importanza sulla sua moralità commerciale, avremo altresì diritto di recedere dal
contratto.
11.4. Ritardi nella fornitura e nella prestazione che non siano dipendenti dalla nostra volontà e che ci rendano particolarmente difficile o impossibile la fornitura, per
es. forza maggiore, lotte sindacali, serrate sindacali, adempimenti amministrativi ecc., ci autorizzano a recedere dal contratto.
12. Responsabilità e indennizzo
12.1. Se a causa di una violazione di obbligo che comporta diritti all'indennizzo in sostituzione della prestazione come da §§ 281, 282, 284 BGB [Codice Civile tedesco] o
a causa di un'azione illecita siamo tenuti all'indennizzo, questo sarà limitato al massimo al prezzo concordato per l'acquisto della merce, nel caso che a noi, ai nostri quadri dirigenti o
ai nostri agenti ausiliari venga imputata solo semplice negligenza. Tale limitazione di responsabilità non vale in caso di danni corporali.
12.2. Se l'acquirente è imprenditore, diversamente da quanto concordato al punto 12.1, saremo responsabili solo come segue:
a) non saremo responsabili se insorgono danni non tipici del contratto concluso, qualora la causa del loro insorgere sia negligenza grave nostra o dei nostri quadri
dirigenti;
b) in caso di negligenza grave di semplici agenti ausiliari, saremo responsabili solo fino all'ammontare del prezzo di acquisto della rispettiva merce;
c) non saremo responsabili in caso di mancato rispetto di un obbligo precedente al contratto da parte nostra, dei nostri quadri dirigenti o di uno dei nostri agenti ausiliari in
caso di semplice negligenza.
12.3. Le limitazioni di responsabilità di cui al punto 12.1. e 12.2. non si applicano qualora si sia violato un obbligo essenziale (obbligo cardinale).
12.4. Se ci spetta il diritto di pretendere indennizzo in sostituzione della prestazione, possiamo pretendere un indennizzo a forfait del 20% del prezzo concordato, senza dover
provare il danno effettivamente subito. L'ammontare dell'indennizzo potrà essere aumentato o diminuito se noi saremo in grado di dimostrare che il danno è stato maggiore o
l'acquirente a sua volta potrà dimostrare che il danno è stato minore.
13. Foro competente, luogo di adempimento
13.1. Se il cliente è imprenditore tenuto ad osservare tutte le norme del diritto commerciale, foro competente sarà la nostra sede (Mistelbach). Per tutte le contese
sarà pertanto competente, a seconda del valore della contesa stessa, in prima istanza l'Amtsgericht o il Landgericht di Bayreuth. Saremo tuttavia anche autorizzati a promuovere un'azione
presso la sede principale del cliente.
13.2. Se la conferma dell'ordine non dà altre indicazioni, luogo di adempimento per i reciproci impegni derivanti dal rapporto d'affari è Mistelbach. Questo vale
anche per l'obbligo di pagamento del prezzo di acquisto.
13.3. Si applica il diritto vigente nella Repubblica Federale di Germania. È esclusa l'applicazione della Legge Unica sulla Compravendita Internazionale di cose mobili
materiali.
14. Inefficacia parziale
Se singole disposizioni delle presenti condizioni o dei rispettivi contratti sono o divengono inefficaci, ciò non comprometterà l'efficacia delle altre disposizioni.
Aggiornato al: gennaio 2008